La normativa della pausa pranzo
Pausa pranzo: cosa dice la normativa
La pausa pranzo è stata un’importante conquista nella storia del welfare aziendale e continua a rappresentare un aspetto particolarmente rilevante per il benessere e la soddisfazione generale dei lavoratori di piccole e grandi imprese.
Quali sono le alternative previste dalla legge per la pausa pranzo? E come vengono trattate fiscalmente?
Le alternative in pausa pranzo previste dalla normativa
La disciplina della pausa pranzo aziendale è regolata dall’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e prevede diverse tipologie e relativi trattamenti fiscali.
Da un punto di vista operativo il datore di lavoro può organizzare la somministrazione della pausa pranzo dei propri dipendenti secondo le seguenti modalità:
- Gestione diretta o tramite terzi di una mensa aziendale
- Stipula di convenzioni con pubblici esercizi attraverso la mensa diffusa
- Buoni Pasto (o Ticket Restaurant®) come servizi sostitutivi di mense aziendali
- Indennità sostitutiva di mensa.
Scegliere una tipologia piuttosto che un’altra comporta sostanziali differenze da un punto di vista gestionale, amministrativo e soprattutto fiscale. E’ importante ricordare, inoltre, che il datore di lavoro può scegliere di adottare contemporaneamente più sistemi, a condizione che la prestazione in questione interessi la generalità dei lavoratori o categorie omogenee di essi.
Mensa aziendale o interaziendale
L’azienda può decidere di erogare il servizio mensa:
- in maniera diretta
- con l’affidamento in appalto a terzi della gestione della mensa aziendale
- attraverso l’organizzazione di mense interaziendali.
Infatti, sulla base di quanto espresso dall’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 3 del 19 gennaio 1980, n. 9 del 14 febbraio 1980 e n. 25 del 13 giugno 1980, e come richiamate nella Risoluzione della stessa amministrazione n. 202 /E del 20 giugno 2002, per mense aziendali si intendono sia quelle effettuate direttamente dall’azienda che quelle la cui gestione è data in appalto ad un’impresa specializzata, con “l’obbligo assunto dall’appaltatore di fornire la prestazione esclusivamente a dipendenti del soggetto appaltante.”
La mensa aziendale non concorre in alcun modo alla formazione di reddito da lavoro dipendente.
Mensa diffusa
La mensa diffusa è un servizio a disposizione delle aziende che si basa, come suggerisce il nome stesso, sul concetto di mensa aziendale che però avviene in modo diffuso, ovvero tramite una rete di ristoranti e locali convenzionati.
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 63 /E del 17 maggio 2005 ha specificato che anche gli esercizi pubblici sono qualificati come mense aziendali limitatamente alle prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande realizzate sulla base di specifiche convenzioni con i datori di lavoro. Essendo, quindi, il concetto di mensa diffusa assimilabile a quello di mensa aziendale, ne garantisce anche lo stesso trattamento fiscale: non concorre alla formazione di reddito, senza alcuna soglia di esenzione.
Buoni Pasto come sostitutivi di mensa
Il buono pasto o Ticket Restaurant (marchio registrato) è un titolo di pagamento dal valore predeterminato (stabilito dal datore di lavoro) che l’azienda consegna ai propri dipendenti come servizio sostitutivo della mensa. I buoni pasto devono essere utilizzati per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate da pubblici esercizi o per l’acquisto di prodotti di gastronomia presso attività autorizzate.
Come spiegato dal TUIR e a seguito della nuova Legge di Bilancio 2020, i buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito sino alla soglia di esenzione di 4€ per i buoni cartacei, di 8€ per i buoni elettronici.
Indennità sostitutiva di mensa
L’indennità sostitutiva di mensa è un corrispettivo in denaro integrato nella busta paga ordinaria dovuta al collaboratore part-time e a tempo pieno.
L’indennità sostitutiva di mensa, essendo erogata in busta paga a integrazione della retribuzione dovuta al collaboratore, è interamente soggetta a tassazione e va a costituire l’imponibile contributivo e fiscale. Come previsto dal TUIR, fanno eccezione solamente le indennità dovute agli addetti alle strutture lavorative a carattere temporaneo (come gli addetti ai cantieri edili) o ai collaboratori impiegati presso unità produttive ubicate in zone dove manchino servizi di ristorazione. Solo questi casi particolari sono esenti dalla tassazione fino ad un limite massimo di 5,29€ giornalieri.