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La normativa per i buoni pasto

Buoni pasto come sostitutivi di mensa: la normativa

I buoni pasto, o Ticket Restaurant®, sono un titolo di pagamento dal valore predeterminato (stabilito dal datore di lavoro) che l’azienda consegna ai propri dipendenti come servizio sostitutivo di mensa. Da un punto di vista formale, il buono pasto può essere cartaceo (consegnato  in un carnet composto da matrice e buono) o elettronico (una tessera dotata di microchip).

Le aziende (o gli enti pubblici) possono ordinare i buoni pasto per i propri dipendenti dalle società emettitrici. I dipendenti possono utilizzare i propri ticket presso esercizi commerciali convenzionati, che a loro volta si rivolgono alle società emettitrici per ottenere il rimborso.

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Dove e come usare i buoni pasto

I buoni pasto devono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di alimenti e bevande di un dipendente. Possono essere quindi riscossi in esercizi convenzionati e legittimati ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande quali supermercati, self-service, ristoranti, bar e agriturismi.
I buoni pasto sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale. Questo significa che chi non spende tutto il buono non può pretendere il resto in denaro e, allo stesso tempo, non potrà usare il valore residuo per altre occasioni.

Si possono usare i buoni pasto per fare la spesa?

I buoni pasto non possono essere utilizzati per fare la spesa necessaria alla famiglia per la settimana. Questo perché il buono pasto è un sostitutivo della mensa aziendale di una persona, che può quindi esclusivamente acquistare alimenti e bevande necessarie al proprio pasto, sia esso al supermercato oppure al ristorante.

Cumulabilità e cedibilità

Il dipendente può utilizzare un massimo di otto buoni pasto per volta presso lo stesso esercizio commerciale. I ticket sono personali e non possono essere ceduti né ai colleghi né ai familiari.

Buoni pasto: cosa dice la normativa

La disciplina della pausa pranzo aziendale è regolata dall’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e prevede diverse tipologie e relativi trattamenti fiscali, tra cui i buoni pasto.

Il buono pasto è soggetto ad alcune limitazioni fiscali. Come spiegato dall’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e a seguito dalla nuova Legge di Bilancio 2020, il limite di deducibilità dei buoni pasto è sceso a 4€ per i ticket cartacei (in precedenza era 5,29€) ed è salito ad 8€ per quelli elettronici (in precedenza era 7€).

Simula i costi aziendali della pausa pranzo
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Trattamento contributivo e fiscale dei buoni pasto

Deducibilità

Nell’ipotesi di gestione del pasto aziendale tramite buoni pasto, i costi sostenuti dall’azienda costituiscono un onere interamente deducibile ai fini delle imposte dirette e ai fini Irap soltanto entro i limiti previsti dalla legge. Questo significa che l’eventuale cifra che supera il valore di 4€ o di 8€ per i ticket elettronici, entra a fare parte dell’imponibile contributivo e fiscale, sia per l’azienda che per il dipendente.

Detraibilità

Trattandosi di acquisizione di un servizio complesso non riconducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande, è prevista anche la detraibilità dell’IVA. Infatti l’IVA al 4% è completamente detraibile per i buoni pasto elettronici, mentre non è prevista nessuna detrazione IVA per le aziende che utilizzano il servizio di buoni pasto cartacei.

Chi ha diritto ai buoni pasto?

Come specificato dall’Articolo 4, comma C del Decreto Legge, hanno diritto a ricevere i buoni pasto tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale (part-time), anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto. Rientrano inoltre nella categoria anche tutti coloro che collaborano a progetto. Rimangono tuttavia escluse le giornate non lavorative, come quelle di ferie e i weekend.

I buoni pasto spettano a chi è in smart working?

Nell’articolo 20 della legge n. 81 del 22 maggio 2017, in cui è tutelato lo smart working, si specifica che chi lavora per via telematica ha diritto ad usufruire del pasto esattamente come chi lavora in presenza.

Tuttavia non vige alcun obbligo da parte del datore di lavoro. Oltre a quanto stabilito dal decreto legislativo, fanno fede sia il contratto collettivo nazionale della categoria di appartenenza, sia lo specifico contratto stipulato tra azienda e dipendente in fase di assunzione che potrebbero specificare disposizioni diverse.

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